In materia di separazione, nell’ipotesi di precetto che venga intimato per il recupero delle spese straordinarie af¬frontate solo da uno dei coniugi, può, in linea di principio sussistere un titolo valido ed esecutivo ai sensi dell’art. I, 7 marzo 2018, n. 5490; Cass. la pagina cercata non è stata trovata. 337 ter, comma 3, secondo periodo, c.c., salvo il potere del giudicante di verificare, ove richiesto dal genitore dissenziente o comunque pretermesso, la congruenza della scelta rispetto all’interesse del figlio. Avv Gianfranco Mallardo. 337-ter c.c.). Studio Legale Jaccheri - Piazza San Paolo all’orto, 22 - Pisa - Tel. Trib. c.p.c.). IV, 16 febbraio 2009 e Trib. Contenuto trovato all'internoCome mai tanti giovani appartenenti ai gruppi della sinistra rivoluzionaria hanno creduto di poter cambiare il mondo?Come volevano cambiarlo e per quali ragioni?Perché a un certo momento hanno cominciato a pensare che la violenza fosse lo ... Cecilia Gaudenzi) I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. In tema di separazione personale dei coniugi il genitore non affidatario può contestare il diritto di credito vantato dall’altro genitore, a titolo di spese straordinarie, sostenute per le spese mediche e scolastiche ordinarie dei figli, nelle forma dell’opposizione al precetto o all’esecuzione. La circostanza in forza della quale la richiesta di rimborso delle spese asseritamente sostenute dall’opposto, non sia stata provata con apposita documentazione e l’inam¬missibilità delle prove testimoniali chieste dalle parti, che nulla potrebbero aggiungere a quanto già accertato in corso di causa, porta alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell’opponente al pagamento delle somme sostenute dall’altro coniuge per le spese necessarie e non voluttuarie inerenti il mantenimento della minore, non essendo necessario, per esse, il consenso di entrambi i genitori. VI – 1, 6 settembre 2018, n. 21726 (Pluris, Wolters Kluwer Italia) In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esbor¬si contemplati dal titolo e la relativa entità”. Piacenza 2 febbraio 2010, in Giur. Cass. Possiamo però dire che sono spese che riguardano gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali. civ. In relazione alle spese straordinarie del figlio si deve rilevare che l’ordinanza presidenziale [che stabiliva l’obbligo per il genitore di pagare il 100% delle spese di carattere straordinario, ndr] non possa considerarsi sufficiente per radicare l’azione esecutiva, dal momento che per ‘certo’ si intende quello la cui esistenza sia certa nella misura ritenuta necessa¬ria e sufficiente dalla legge e per ‘liquido’ si intende determinato nel suo ammontare i precettanti avrebbe dovuto necessariamente adire il giudice affinché rendesse idoneo titolo esecutivo per le spese straordinarie e mediche sostenute. Corte d’Appello Palermo Sez. Cass. Sez. I, 7 febbraio 2014, n. 2815). 147 codice civile che, imponendo il dovere di man¬tenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile or¬ganizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Roma Sez. 474 c.p.c., senza che necessariamente sia precostituito un decreto ingiuntivo. Spese ordinarie e straordinarie per i figli: differenze. Contenuto trovato all'interno – Pagina 139“Se ci sono tanti aristocratici ricchi - afferma Francesco - l'imperatore potrebbe chiedere a loro delle contribuzioni straordinarie per bilanciare le ingenti spese di guerra e non continuare a premere sulla popolazione della città”. . Cass. 155 c.c. seguici su: per iscrizioni all'associazione ed informazioni: segreteria@osservatoriofamiglia.it . Costituiscono spese straordinarie da sostenere nell’interesse della prole, quelle che per la loro rilevanza, impre¬vedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della stessa, considerato anche il contestato socio-economico in cui questa è inserita. Di particolare interesse – ma in controtendenza rispetto alle decisioni sopra richiamate – è la posizione assunta da Cass. Che cosa si intende per spesa straordinaria? In sede di opposizione al precetto, è ammissibile la domanda riconvenzionale del coniuge convenuto al fine di conseguire la condanna dell’opponente al rimborso delle spese straordinarie anticipate e, dunque, la formazione di un valido titolo esecutivo. I, 28 gennaio 2008, n. 1758 (Famiglia e Diritto, 2008, 3, 297) civ. Cass. Si capisce, quindi, come non vi sono assolutamente certezze se si utilizzano criteri astratti di qua¬lificazione delle spese e che l’unica strada certa è quella di prevedere empiricamente nel dettaglio sempre le tipologie delle spese da considerare in quella specifica situazione ordinarie o straordina¬rie, in modo anche da prevenire l’insorgenza di conflitti altrimenti inevitabili. Sono quindi spese che non rientrano nelle normali esigenze di vita dei figli. Le spese straordinarie "obbligatorie"per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla . Ove le scelte prese senza l’accordo con l’altro siano però fonte di spese straordinarie, queste rimarranno interamente a carico del genitore che ha preso la decisione. VI – 1, 15 febbraio 2017, n. 4060 (Famiglia e Diritto, 2017, 11, 968 nota di Cevolani) Sez. Trib. Firenze, 29 giugno 2005 le spese straordinarie dovute per il mantenimento dei figli sono soltanto le spese non prevedibili e non consuetudinarie e che non possono considerarsi esigue in relazione al tenore di vita dei figli e necessarie per assicurare l’istruzione e la salute del minore. Il giudice dell’opposizione all’esecuzione ha il potere di sindacare la previa concertazione delle spese straordinarie e di revocare pertanto il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di quelle spese (Giudice di pace Perugia, 23 marzo 2012). 474, comma 1, c.p.c. Quindi mentre alle sentenze e ai provvedimenti adottati nel processo di separazione o divorzio (in sede presidenziale o successivamente) è riconosciuta (esplicitamente dall’art. Skip to content. Cass. ), i genitori si trovano ancora costretti a discutere in merito alla disciplina delle spese ordinarie e straordinarie per i figli. Como, 3 luglio 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia) Il pagamento delle spese straordinarie costituisce un modo di contribuire al mantenimento dei figli, con la conseguenza che i genitori sono tenuti ad adempiere tale obbligazione in base al principio di proporzionalità, sancito nell'art. a) La giurisprudenza che fa leva sul criterio distintivo della non lieve entità della spesa e della sua imprevedibilità La ratio che la legislazione sull’affido condiviso privilegia è sicuramente il raccordo dei genitori in ma¬teria di scelte educative che riguardano i figli, tanto è vero che, se agiscono d’intesa, essi possono in molti casi anche modificare di comune accordo le stesse indicazioni fomite dal giudice. In base a questo ragionamento, quindi, si può affermare che le spese scolastiche, e quindi anche quelle relative all'acquisto dei libri di testo, non dovrebbero rientrare nelle spese straordinarie, poiché non derivano da "avvenimenti o scelte che trascendono le normali e prevedibili esigenze di vita quotidiana" dei figli." Roma, 18 novembre 2011 (Fam. Divorzi e Separazione: Protocollo spese straordinarie Tribunale 2019 e detrazioni fiscali figli a carico. Data. 474, primo comma c.p.c., l’esecuzione forzata può avere luogo solo in base ad un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. In genere quasi tutti i protocolli firmati in sede locale utilizzano – anche in ragione delle esigenze pratiche che intendono perseguire – il criterio differenziale della tipologia di spesa all’interno di una tripartizione (spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche), differenziando poi tra quelle che richiedono il previo consenso e quelle che, invece, non richiedono un previo accordo. Scarica qui il Protocollo Spese straordinarie [https://coanapolinord.it/wp- Quali sono le spese straordinarie per i figli e come si ripartiscono. 155 c.c. IV L’insufficienza anche del criterio riferito all’imprevedibilità delle spese straordinarie (già art. All'assegno di mantenimento ordinario si aggiungono delle spese "extra" che vanno divise a metà tra madre e padre. Sez. Tribunale Palermo Sez. Contenuto trovato all'internoSpese straordinarie Per quanto concerne le spese straordinarie, ovvero quelle spese che non afferiscono alla soddisfazione ... talune spese nell'interesse dei figli, ha diritto alla restituzione nei confronti del genitore affidatario, ... Bologna, 5 ottobre 2007 (Fam. Non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, dato che non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie. 30/07/2015, n. 16175; Cass. Per Trib. Per il rimborso vige un regime differenziato tra spese straordinarie "routinarie" e spese straordinarie imprevedibili (Cassazione, ordinanza n. 379/2021)L'espressione "spese straordinarie" ha carattere composito e comprende due distinte tipologie di spesa. Cass. I, 8 novembre 1997, n. 11025 (Famiglia e Diritto, 1998, 2, 182) Succ., 2012, 7, 503, nota di CHERTI) Approvato il 2 luglio 2019 il Protocollo relativo alle spese extra-assegno per il mantenimento dei figli. Sez. 337-ter, comma 4, c.c., e preso atto delle difficoltà comunicative dei genitori, si ritiene opportuno, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, che essi esercitino la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno. 709-ter c.p.c. Bari Sez. Nel caso concreto, l’opposta (ex moglie) chiedeva all’opponente (ex marito) di pagare delle somme, per quanto di sua spettenza, in merito a delle spese straordinarie relative ai figli e dalla stessa esborsate. Giudice di pace Perugia, 23 marzo 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia) c.p.c. civ. Cass. Il Giudice di pace respingeva l’opposizione e il Tribunale di Taranto respingeva l’appello. Trib. La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni assunte dal co¬niuge in sede di separazione consensuale circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario, va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella com¬petenza funzionale del tribunale. In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l’irripetibilità delle spese (nella specie, relative all’iscrizione ad un corso sportivo ed all’attività scoutistica) effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia. Palermo, Sez. In motivazione si legge che “può infatti dirsi che la contribuzione alle spese mediche e scolastiche ordinarie non si riferisca a fatti meramente even¬tuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici. Le ''spese ordinarie'' sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre, quelle ''straordinarie'', sono costituite dagli "esborsi necessari a far fronte . I, 29 aprile 1991, n. 4722) – che l’ordinanza ex art. quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbli¬gato, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, stante il disposto dell’art. i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. civ. Sez. prima delle modifiche di cui al D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154) a norma del quale i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. I, 12 aprile 2010, n. 8676 (Famiglia e Diritto, 2010, 10, 889, nota di FLORIO) I, 24 febbraio 2011, n. 4543 (Pluris, Wolters Kluwer Italia) 316 c.c. Cass. merito, 2011, 992, con nota adesiva di Giusti, Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli non autosufficienti ed esecutività dell'ordinanza emessa in sede di separazione o divorzio; Giudice di Pace Bari 31 gennaio 2009, in Dir . Le spese straordinarie, proprio per tale loro natura, sono a carico di entrambi i genitori in pari misura, anche in assenza di un provvedimento giurisdizionale espresso al riguardo. Al contrario necessiterebbero – secondo questa linee guida – del preventivo accordo di entrambi i genitori le seguenti tipologie di spesa: -spese scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazio¬ne agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere); – spese di natura ludica o parascolastica (corsi di attività artistiche o di informatica; centri estivi, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; spese di acquisto e manutenzione straordi¬naria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuola private) e spese sporti¬ve (attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica); – spese diverse per l’organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli; – spese medico sanitarie quali: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Protocollo Spese Straordinarie Trib.BG | Bergamo Legal. Avvocato con particolare competenza in diritto di famiglia, locazioni, successorio e recupero crediti. Cass., Sez. Elenco delle spese per il mantenimento dei figli. Nell’ipotesi in cui la sentenza di divorzio abbia dichiarato che il marito è tenuto a corrispondere il 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche dei figli a carattere straordinario, devono ritenersi spese ordinarie tutte quelle spese necessarie per soddisfare i bisogni quotidiani dei minori, e spese straordinarie quelle non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e di non lieve entità rispetto ai redditi dei genitori; in particolare, rientrano nelle spese ordinarie quelle per alimenti, vestiario, igiene personale, ricre¬ative, di cancelleria scolastica, di trasporto urbano, di organizzazione domestica (nella specie, è stato pertanto revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla moglie, in quanto si è ritenuto, in fatto, che le spese per le quali essa aveva a ottenuto il decreto si riferissero all’acquisto di materiale di cancelleria per la scuola, carburante per il motorino, abbonamento autobus, vestiario sportivo, e acquisto di vitamine: considerate, tutte, dal giudice, come spese di carattere ordinario). Per spese straordinarie devono intendersi sia quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali o comun¬que episodici nella vita della prole, sia quelle concernenti eventi, che seppure prevedibili, non possono consi¬derarsi inclusi nella normale contribuzione al mantenimento in quanto di ammontare tale da comportare una significativa alterazione della regolamentazione definita mediante la previsione dell’assegno di mantenimento. VI – 1, 17 gennaio 2018, n. 1070. Approvato il protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Palermo e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo il 2 luglio 2019. In regime di affidamento condiviso, nel caso in cui i genitori non riescano a raggiungere un’intesa, onde scon¬giurare situazioni di stallo è consentita al singolo genitore l’iniziativa unilaterale, anche quando si tratti di “de¬cisioni di maggiore interesse” sub art. In Cass. civ. Cass. I, 8 giugno 2012, n. 9372 (Pluris, Wolters Kluwer Italia) Tribunale Milano Sez. Deve considerarsi illegittima l’azione esecutiva intrapresa prima dell’accertamento giudiziale relativamente al credito per cui si agisce. Rigettata l'istanza del genitore che non ha rispettato le linee guida del tribunale sulle spese straordinarie per i figli. Dott. Novara, 22 aprile 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia) civ. 277, secondo comma, cod. 1, comma 8, della legge 10 dicembre 2012, n. 219 di riforma della filiazione) dove – nella prospettiva del diritto dei figli, più che dei doveri dei genitori – si afferma che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Cass. 148 cod. Di particolare interesse è il protocollo suggerito dal CNF (approvato il 14 luglio 2017 e poi divulgato nei diversi Consigli dell’Ordine degli avvocati) con cui in particolare, si è affrontato non tanto il problema classificatorio astratto della differente tipologia della spesa (se ordinaria o straordinaria) quanto il problema pratico (di cui si parlerà più oltre) della necessità o meno della previa con¬certazione di tali spese tra i genitori ai fini del rimborso, sostenendosi che le spese straordinarie per le quali non è indicato l’obbligo del preventivo accordo tra genitori sono quelle relative a: libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con spe¬cialista privato, protesiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori. 710 c.p.c. civ. I, 18 settembre 2013, n. 21273; Cass. Protocollo d'intesa art 316 SPESE STRAORDINARIE FIGLI TRIBUNALE TORINO. La giurisprudenza ha costantemente affermato il principio in base al quale “il dovere di mantene¬re, istruire ed educare la prole secondo il precetto contenuto nell’art. civ. Finalmente il Tribunale di Palermo ha adottato linee guida sulle voci di spesa extra assegno precisando quali non necessitano di preventivo accordo e quali richiedono l'assenso del genitore che deve rimborsarle: Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota . 96 c.p.c. 155, comma 2, c.c. Roma Sez. Roma, 5 giugno 2007. 474 c.p.c., sicché per intraprendere l’esecuzione forzata è necessario un ulteriore intervento del giudice diretto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia. Giurisprudenza comma 2, (e salva pure l’applicabilità del terzo comma di tale norma, come introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69). Il provvedimento provvisorio di condanna di un coniuge al pagamento delle spese straordinarie per il manteni¬mento del figlio non costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. II L’obbligo di previsione dell’onere di pagamento e di distribuzione tra i genitori delle spese straordinarie Sez. civ. Sez. Trib. Il genitore affidatario ha l’onere di informare preventivamente l’altro genitore in merito alle spese straordinarie da sostenere ma non ha l’obbligo di concertare con lui tali spese se non implichino decisioni di maggiore inte¬resse per i figli. Contenuto trovato all'internoPer questo motivo i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli: sia il genitore convivente (che provvederà alle spese quotidiane di sostentamento, a quelle per il vestiario e alle spese straordinarie pro quota), ... civ. 6, quarto comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, consente al coniuge non affidatario d’intervenire nell’interesse dei figli solo con riguardo alle “decisioni di maggiore interesse”, non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie spese sostenute per il trattamento ortodontico del figlio) nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia tale principio non è inderogabile, essendo possibile che il giudice stabilisca oltre che la misura, anche i modi (tra i quali la previa concertazione), in modo difforme da quanto previsto, in linea di principio, dalla legge. Per spese straordinarie si intendono le spese di mantenimento dei figli che non hanno carattere di ordinarietà e che esulano dall'importo dell'assegno di mantenimento.
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